Comunicazione urgente sulla trasparenza associativa e sulle imminenti elezioni del Consiglio Direttivo
Gentili Colleghi Soci,
con la presente desideriamo informarvi di una situazione di estrema gravità che riguarda la vita democratica della nostra associazione e che ha dirette conseguenze sulla legittimità delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo previste per il 6 novembre 2025.
I sottoscritti Dott. Baudolino Mussa e Dott. Salvatore Giacomo Morano, nella qualità di soci fondatori dell'IVAS ai sensi dell'articolo 11 dello statuto, ci troviamo nella necessità di portare all'attenzione di tutti voi una vicenda che tocca il cuore stesso dei principi di trasparenza e democraticità che dovrebbero caratterizzare ogni associazione, tanto più quando si tratti di una società scientifica accreditata presso il Ministero della Salute.
I fondamenti giuridici del nostro diritto di controllo
Prima di illustrarvi i fatti, riteniamo doveroso chiarire quale sia il fondamento giuridico della nostra azione, affinché possiate comprendere che non si tratta di iniziative pretestuose ma dell'esercizio di diritti che la legge e lo statuto riconoscono a ogni associato.
Le associazioni non riconosciute, quali è l'IVAS, sono disciplinate dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. In particolare, l'articolo 36 stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati, mentre l'articolo 38 prevede che gli amministratori debbano gestire l'ente secondo le norme stabilite nel contratto sociale o, in mancanza, secondo le regole stabilite dalla maggioranza dei soci. Questi principi implicano necessariamente che i soci abbiano il diritto di verificare che gli amministratori rispettino effettivamente le regole statutarie e operino nell'interesse dell'associazione.
La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che il diritto di controllo del socio di associazione, pur non essendo identico a quello previsto dall'articolo 2261 del Codice Civile per i soci di società di persone, sussiste comunque come diritto connaturato alla qualità di associato. Come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 1476 del 2007, il socio ha diritto di essere informato sull'andamento degli affari sociali e di consultare la documentazione amministrativa, sia pure nei limiti della buona fede e della correttezza. Il Tribunale di Siracusa, con pronuncia del 24 novembre 2015, ha ulteriormente chiarito che questo diritto è funzionale alla partecipazione consapevole del socio alla vita associativa e al controllo democratico sull'operato degli organi direttivi.
Questo diritto trova riscontro anche nel nostro statuto sociale. L'articolo 14, nel disciplinare l'assemblea, stabilisce che essa sia composta da tutti gli associati e che ogni associato abbia diritto ad un voto. L'articolo 16, che regola la gestione dell'associazione, prevede che il Consiglio Direttivo debba predisporre il bilancio annuale preventivo e consuntivo da pubblicare sul sito istituzionale. L'articolo 17 istituisce addirittura un Collegio dei Revisori dei Conti con il compito di vigilare e controllare le norme statutarie. Tutte queste previsioni presuppongono che i soci abbiano accesso alle informazioni necessarie per esercitare i poteri che lo statuto loro attribuisce.
Il ruolo del socio secondo il nostro statuto
Per comprendere appieno la portata della questione, è necessario chiarire quale sia il ruolo che lo statuto assegna a ciascuno di noi in quanto soci dell'IVAS. Non siamo semplici destinatari passivi delle attività associative, ma partecipi attivi della vita democratica dell'ente.
L'articolo 11 dello statuto distingue i soci in diverse categorie. I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'associazione, come risulta dal verbale di assemblea del 19 gennaio 2018 registrato presso il notaio Roberto De Leo. I soci attivi sono tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono collaborare per il raggiungimento delle finalità societarie. Vi sono poi i soci onorari, nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti ottenuti nel campo degli accessi vascolari, e i soci benemeriti, coloro che hanno effettuato donazioni o altre oblazioni di rilevante entità a favore dell'associazione.
L'articolo 14 dello statuto attribuisce all'assemblea, ovvero all'insieme di tutti noi soci, poteri fondamentali per la vita dell'associazione. L'assemblea approva il bilancio annuale, stabilisce l'attività sociale per ogni anno, elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti, delibera sulle azioni di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo, delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'associazione. Questi sono poteri che non possono essere esercitati se non in piena consapevolezza, e la consapevolezza presuppone l'informazione.
Ogni socio avente diritto al voto può rappresentare in assemblea non più di tre soci mediante delega. Non sono ammessi voti per corrispondenza. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dalla persona designata dal Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'assemblea constata la legale costituzione della stessa e valuta il diritto di intervento. Quanto stabilito dall'assemblea viene verbalizzato e firmato dal Presidente e dal Segretario.
Come si può comprendere da questa descrizione, il socio non è una figura marginale ma è il titolare ultimo del potere decisionale nell'associazione. Il Consiglio Direttivo, disciplinato dall'articolo 15, è un organo eletto a scrutinio segreto dall'assemblea e scelto tra gli associati. I consiglieri restano in carica un biennio e sono rieleggibili. È evidente che se i soci devono eleggere i propri rappresentanti, devono poter sapere chi sono gli altri soci, come sono stati ammessi, se hanno i requisiti previsti dallo statuto e se sono in regola con i propri obblighi associativi.
**I fatti: la diffida e la risposta inadeguata del Consiglio Direttivo**
Alla luce di questi principi, in data 22 ottobre 2025 abbiamo inviato al Consiglio Direttivo dell'IVAS una formale diffida e messa in mora, richiedendo la consultazione ed estrazione di copia della documentazione amministrativa e gestionale dell'associazione. Questa richiesta non nasce da volontà polemica o da intenti ostruzionistici, ma dalla necessità di verificare la regolare tenuta dei libri sociali e la legittimità delle procedure di ammissione dei nuovi soci in vista dell'imminente assemblea elettiva.
Le nostre preoccupazioni, che hanno motivato la diffida, riguardano principalmente tre aspetti che riteniamo abbiano diretta incidenza sulla regolarità dell'assemblea elettiva del 6 novembre. Il primo aspetto concerne la necessità di identificare con certezza chi abbia diritto di voto. L'articolo 14 dello statuto è chiaro nello stabilire che hanno diritto di voto in assemblea solo i soci iscritti da almeno trenta giorni ed in regola con le quote associative. Questo requisito temporale non è un dettaglio formale ma una garanzia sostanziale: serve ad evitare che l'esito delle elezioni possa essere manipolato attraverso l'ammissione strategica di nuovi soci a ridosso dell'assemblea. Se questo principio non fosse rispettato, chiunque controllasse il meccanismo di ammissione potrebbe determinare l'esito elettorale facendo entrare nell'associazione, pochi giorni prima del voto, un numero sufficiente di nuovi soci orientati a sostenere determinate candidature.
Il secondo aspetto riguarda le modalità di ammissione dei nuovi soci. L'articolo 7 dello statuto prevede una procedura precisa e articolata per l'adesione all'IVAS. L'adesione all'associazione va richiesta in forma scritta tramite presentazione di almeno due soci attivi e viene valutata nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo. Lo status di socio attivo decorre dal momento in cui il richiedente riceve notizie della deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo. Questa procedura garantisce che ogni nuovo socio sia adeguatamente conosciuto da almeno due soci già parte dell'associazione e che il Consiglio Direttivo possa valutare se il richiedente possieda effettivamente i requisiti previsti dall'articolo 6 dello statuto.
Sono giunte infatti alle nostre orecchie notizie, che necessitano di essere verificate attraverso la documentazione, di adesioni di massa avvenute nelle settimane immediatamente precedenti l'assemblea elettiva. Si parla di decine di nuovi associati ammessi in tempi ravvicinati, senza che risulti chiaro se per ciascuno di essi siano state rispettate le procedure statutarie, se vi sia stata effettivamente la presentazione da parte di due soci attivi, se il Consiglio Direttivo abbia deliberato in merito, se sia stata verificata la sussistenza dei requisiti professionali previsti dall'articolo 6 dello statuto. Vi è inoltre il sospetto, che richiede urgente accertamento, che alcune quote associative possano essere state pagate non dai diretti interessati ma da soggetti terzi, forse con interessi confliggenti rispetto alle finalità istituzionali dell'IVAS o comunque interessati a determinare l'esito delle elezioni attraverso il controllo di un pacchetto di voti.
Il terzo aspetto riguarda la regolare convocazione dell'assemblea e il rispetto dei termini statutari per l'approvazione del bilancio. L'articolo 14 dello statuto stabilisce che l'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'articolo 19 dello statuto prevede che gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Ciò significa che l'assemblea per l'approvazione del bilancio di ciascun anno dovrebbe essere convocata entro il mese di aprile dell'anno successivo. Risulta invece che l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2023 non sia stata tempestivamente convocata, e analogamente quella per il bilancio 2024 non è stata convocata nei termini statutari. Questa irregolarità non può essere sottovalutata, poiché l'approvazione del bilancio rappresenta il momento fondamentale in cui i soci esercitano il controllo sulla gestione economica dell'associazione.
Nella diffida del 22 ottobre 2025, abbiamo quindi richiesto la messa a disposizione, entro e non oltre sette giorni, della seguente documentazione: l'elenco di tutti gli associati alla IVAS dalla data della costituzione fino ad oggi, quindi il libro degli associati di cui all'articolo 10 dello statuto ovvero equivalente documento attestante il numero e i professionisti associati; l'elenco di tutti gli associati che, a parere del Consiglio Direttivo, abbiano diritto al voto nell'assemblea del 6 novembre; la produzione della prova della corretta procedura per l'ingresso in associazione dei nuovi soci e quindi dei relativi verbali del Consiglio Direttivo che ne hanno deliberato l'ammissione; la prova dell'effettivo possesso dei requisiti soggettivi dei nuovi associati e quindi certificazione della professione svolta; la prova dell'avvenuto pagamento della quota da parte di ciascun singolo nuovo associato e quindi bollettino di pagamento o estratto conto corrente dell'associazione che dimostri chi abbia materialmente versato la somma; la prova dell'avvenuta registrazione presso il portale e quindi estrazione delle registrazioni di ciascun nuovo associato con indicazione della data certa dell'avvenuta iscrizione; la prova dell'avvenuto pagamento della quota annuale di tutti gli associati e quindi estratti conto corrente intestato all'associazione degli ultimi tre anni; il libro delle decisioni dei soci e quindi dei verbali di assemblea; il libro delle decisioni del Consiglio Direttivo e quindi copia dei verbali delle riunioni del medesimo degli ultimi due anni; le fatture attive e passive degli ultimi due anni; gli estratti conto corrente bancario o postale della IVAS.
Il Consiglio Direttivo ha risposto alla nostra diffida con una comunicazione datata 27 ottobre 2025, a firma degli avvocati Valentina Giordano e Pietro Marzano dello studio PVM di Napoli. La risposta, pur respingendo fermamente le nostre preoccupazioni definite come "addebiti, censure e insinuazioni", ha adottato una posizione che riteniamo contraddittoria, elusiva e sostanzialmente inadeguata rispetto ai diritti che abbiamo legittimamente esercitato.
Da un lato, il Consiglio Direttivo ha affermato di essere disponibile a consentire la visione dell'elenco dei soci e dei verbali del Consiglio Direttivo, ma subordinando tale accesso a una nostra "esplicita e formale richiesta" da inviare via PEC, come se la diffida del 22 ottobre non costituisse già una richiesta formale e come se fossimo noi a dover inseguire documenti che dovrebbero essere spontaneamente messi a disposizione. Dall'altro lato, il Consiglio Direttivo ha categoricamente rifiutato di fornire la documentazione relativa alle ammissioni dei nuovi soci, invocando presunte problematiche legate alla tutela dei dati personali secondo il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali GDPR 2016/679.
In particolare, la risposta del Consiglio Direttivo sostiene che la comunicazione dei dati di contatto dei soci, quali email e telefono, e delle informazioni relative ai requisiti di ammissione sarebbe illegittima e sproporzionata in quanto priva di idonea base giuridica ai sensi dell'articolo 6 del GDPR, in violazione del principio di minimizzazione di cui all'articolo 5 del GDPR, e tale da esporre l'associazione a gravi responsabilità e sanzioni amministrative pecuniarie. Questa argomentazione, per quanto tecnicamente articolata, non regge a un esame approfondito e si rivela essere un espediente giuridico per negare ai soci l'accesso a informazioni fondamentali per verificare la regolarità delle procedure associative.
È vero che il GDPR tutela i dati personali ed è vero che ogni trattamento di dati deve avere una base giuridica legittima. Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f del GDPR prevede espressamente che il trattamento è lecito se necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Nel nostro caso, il legittimo interesse è quello di verificare la regolarità delle ammissioni e quindi la legittimità del corpo elettorale che si appresta a votare per il rinnovo degli organi sociali. Questo interesse non è personale o egoistico, ma è un interesse che tutela l'intera compagine sociale e la democraticità dell'associazione.
Quanto ai requisiti di ammissione, se un socio è stato ammesso dichiarando di possedere determinati requisiti professionali previsti dall'articolo 6 dello statuto, questa non è un'informazione privata ma è un elemento costitutivo della sua qualità di socio. Non si tratta di violare la privacy di alcuno, ma di verificare che chi vota abbia effettivamente il diritto di farlo. Se una persona è stata ammessa come medico specialista in una determinata disciplina o come infermiere con determinate competenze, questa informazione è rilevante per la comunità associativa e non può essere nascosta dietro lo schermo della protezione dei dati personali.
Ancora più grave è il rifiuto di fornire la documentazione relativa ai pagamenti delle quote associative. Il Consiglio Direttivo ha risposto che la documentazione relativa ai singoli pagamenti potrà essere visionata "in sede degli accessi come di seguito indicati", ma non ha poi indicato alcuna data, rinviando a una nostra ulteriore richiesta. Per quanto concerne i pagamenti e tutti i documenti che si riferiscono al rendiconto finanziario 2024, la risposta precisa che saranno disponibili per tutti i soci nell'area riservata del sito IVAS soltanto a partire dal 4 novembre 2025, ovvero due giorni prima dell'assemblea elettiva.
La scadenza dei termini e le conseguenze
Nella diffida del 22 ottobre 2025 avevamo richiesto formalmente che la documentazione ci venisse messa a disposizione entro e non oltre sette giorni, quindi entro il 29 ottobre 2025. Questo termine era motivato dalla necessità di verificare la regolarità delle procedure in tempo utile per poter partecipare consapevolmente all'assemblea del 6 novembre o, nel caso fossero emerse irregolarità tali da inficiare la legittimità dell'assemblea stessa, di poter intervenire presso le autorità competenti.
Ad oggi, 30 ottobre 2025, i termini della diffida sono decorsi senza che il Consiglio Direttivo abbia provveduto a fornire la documentazione richiesta. La risposta del 27 ottobre, pur pervenuta entro il termine, non ha infatti ottemperato alla nostra richiesta ma si è limitata a respingere le nostre istanze o a subordinarle a ulteriori adempimenti da parte nostra. Non ci è stato consentito l'accesso alla documentazione, non ci è stata fornita copia dei documenti richiesti, non ci sono state indicate date e orari per la consultazione presso la sede dell'associazione o altro luogo concordato.
Questa inadempienza ha conseguenze giuridiche rilevanti. In primo luogo, costituisce una violazione dei diritti che la legge e lo statuto riconoscono a ogni socio e, a maggior ragione, ai soci fondatori. In secondo luogo, impedisce ai sottoscritti, e attraverso di noi a tutti i soci, di verificare la regolarità delle procedure in vista dell'assemblea elettiva, creando le premesse per un'assemblea potenzialmente viziata da irregolarità insanabili. In terzo luogo, obbliga i sottoscritti ad assumere le iniziative giudiziarie e amministrative che avevamo preannunciato nella diffida come estrema ratio nel caso di mancato spontaneo adempimento da parte del Consiglio Direttivo.
Le iniziative che siamo costretti ad assumere
Cari colleghi, giunti a questo punto non abbiamo alternative. Il comportamento del Consiglio Direttivo, che ha scelto di trincerarsi dietro argomentazioni giuridiche formali piuttosto che aprire i libri sociali alla verifica dei soci, ci obbliga ad attivare tutti gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione per tutelare i diritti degli associati e garantire la democraticità della vita associativa.
In primo luogo, procederemo ad adire le competenti autorità giudiziarie al fine di ottenere un provvedimento che ordini al Consiglio Direttivo di consentire l'accesso alla documentazione richiesta. L'autorità giudiziaria competente potrà essere il Tribunale Civile di Roma, sede legale dell'associazione, davanti al quale potremo proporre un ricorso ex articolo 700 del Codice di Procedura Civile per ottenere un provvedimento d'urgenza che tuteli il nostro diritto di accesso e impedisca che l'assemblea del 6 novembre si svolga in assenza delle necessarie verifiche sulla legittimità del corpo elettorale.
In secondo luogo, e questo è un aspetto di particolare gravità che riteniamo doveroso portare alla vostra attenzione, saremo costretti a segnalare le irregolarità riscontrate al Ministero della Salute. Come tutti sapete, l'IVAS non è una semplice associazione privata ma è una società scientifica accreditata presso il Ministero della Salute ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017. Come si legge nell'articolo 2 del nostro statuto, l'associazione potrà prevedere l'istituzione di sedi regionali e si potrà iscrivere nell'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, istituito con Decreto del Ministero della Salute in data 2 agosto 2017 per le finalità di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 della Legge 8 marzo 2017 numero 24.
Questo accreditamento ministeriale non è un titolo onorifico ma comporta precisi obblighi in termini di trasparenza e correttezza gestionale. Le società scientifiche accreditate presso il Ministero della Salute svolgono infatti un ruolo rilevante nel sistema sanitario nazionale, in quanto contribuiscono alla formazione continua dei professionisti, alla definizione di linee guida e buone pratiche cliniche, alla ricerca scientifica nel campo delle professioni sanitarie. Per questo motivo, tali società sono soggette a controlli e verifiche da parte del Ministero, che può revocare l'accreditamento in caso di gravi irregolarità gestionali o di violazione delle norme statutarie.
Se l'IVAS ammette soci senza rispettare le procedure statutarie, se consente che le quote associative vengano pagate da soggetti terzi interessati a controllare i voti, se manipola il corpo elettorale in vista delle elezioni, se non convoca tempestivamente le assemblee per l'approvazione del bilancio, tutto questo non integra soltanto una violazione dei diritti dei singoli soci ma configura anche un'irregolarità gestionale che il Ministero della Salute ha il dovere di conoscere e rispetto alla quale ha il potere di intervenire. La perdita dell'accreditamento ministeriale sarebbe un danno gravissimo per l'IVAS, che vedrebbe compromessa la propria autorevolezza scientifica e la propria capacità di operare nel sistema sanitario nazionale.
Sarà quindi nostra premura segnalare formalmente al Ministero della Salute quanto sta accadendo nell'IVAS, chiedendo che vengano effettuati i controlli necessari sulla regolarità della gestione associativa e sull'effettivo rispetto delle norme statutarie. Non è nostra intenzione danneggiare l'associazione che abbiamo contribuito a fondare, ma riteniamo che la trasparenza e la legalità siano valori non negoziabili e che il Ministero abbia il diritto e il dovere di sapere se una società scientifica accreditata rispetti o meno le regole che essa stessa si è data con il proprio statuto.
Un appello a tutti i soci
Cari colleghi, quanto vi abbiamo rappresentato in questa comunicazione non riguarda soltanto i sottoscritti ma riguarda ciascuno di voi. Se l'assemblea del 6 novembre si svolgerà senza che sia stata fatta chiarezza sulla composizione del corpo elettorale, se verranno ammessi a votare soggetti che non hanno i requisiti o che non sono stati ammessi secondo le procedure statutarie, se le deliberazioni verranno assunte sulla base di deleghe raccolte in modo irregolare, l'intero Consiglio Direttivo che sarà eletto risulterà privo di legittimazione democratica. Sarà un organo nato da un'elezione viziata e le sue decisioni potranno essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria.
Non permettiamo che questo accada. L'IVAS è un'associazione che è nata con nobili finalità scientifiche, come si legge nell'articolo 4 dello statuto. L'associazione è costituita allo scopo di implementare la professionalità degli operatori e migliorare lo stato di salute e qualità di vita del paziente mediante lo sviluppo della buona pratica nel campo specifico dell'accesso vascolare. Per perseguire tali scopi l'associazione intende organizzare e gestire corsi di informazione e formazione professionale, contribuire alla promozione della ricerca scientifica, organizzare e gestire corsi di informazione e formazione professionale, produrre e mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazioni inerenti gli accessi vascolari sia a livello nazionale che internazionale, fornire servizi ed attiva collaborazioni con enti locali, con altre società scientifiche e le istituzioni pubbliche e private.
Queste sono le finalità per le quali l'IVAS è stata fondata e per le quali ciascuno di noi ha scelto di diventarne socio. Non permettiamo che tali finalità vengano tradite da una gestione opaca che antepone gli interessi di parte alla trasparenza e alla democraticità. Non permettiamo che le elezioni del 6 novembre si trasformino in una farsa nella quale votano persone che non hanno i requisiti o che non sono state regolarmente ammesse o che sono state ammesse soltanto per sostenere determinate candidature.
Invitiamo ciascuno di voi a farsi parte attiva nel richiedere al Consiglio Direttivo la massima trasparenza. Chiedete anche voi di conoscere chi sono gli associati, come sono stati ammessi, se hanno i requisiti previsti dallo statuto, se hanno pagato regolarmente le quote e chi le ha materialmente pagate. Questi non sono dettagli formali ma elementi sostanziali che garantiscono la democraticità della nostra associazione e la legittimità delle sue decisioni. Se molti di voi solleveranno le stesse domande che abbiamo sollevato i sottoscritti, il Consiglio Direttivo non potrà più ignorare queste istanze e sarà costretto a fornire le risposte che fino ad ora ha negato.
Vi invitiamo inoltre a riflettere attentamente prima di partecipare all'assemblea del 6 novembre. Se l'assemblea si svolgerà senza che siano state fatte le necessarie verifiche, le deliberazioni che verranno assunte in quella sede potranno essere impugnate e annullate dall'autorità giudiziaria. Ciò significa che il Consiglio Direttivo che eventualmente venisse eletto potrebbe vedersi dichiarare nulla la propria elezione, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero in termini di validità degli atti compiuti e di responsabilità personali degli amministratori.
Conclusioni
In conclusione, cari colleghi soci, ci troviamo di fronte a un bivio. Da una parte c'è la strada della trasparenza, della legalità, del rispetto delle regole statutarie, della partecipazione democratica e consapevole di tutti i soci alla vita associativa. Dall'altra parte c'è la strada dell'opacità, della gestione autoreferenziale, del rifiuto di rendere conto ai soci, della manipolazione del corpo elettorale attraverso ammissioni irregolari e pagamenti di quote da parte di terzi interessati.
Noi abbiamo scelto la prima strada e invitiamo tutti voi a percorrerla con noi. Abbiamo esercitato i diritti che la legge e lo statuto ci riconoscono, abbiamo chiesto ciò che ogni socio ha il diritto di chiedere, abbiamo sollecitato una trasparenza che dovrebbe essere la norma e non l'eccezione. Il Consiglio Direttivo ha scelto di negare questa trasparenza e noi siamo quindi costretti ad attivare tutti gli strumenti giuridici necessari per tutelare i nostri diritti e quelli di tutti i soci.
Vi terremo costantemente aggiornati sugli sviluppi della vicenda. Vi comunicheremo le iniziative giudiziarie che assumeremo, gli esiti delle stesse, le eventuali risposte del Consiglio Direttivo, le verifiche che il Ministero della Salute riterrà opportuno effettuare. Sarà una vicenda probabilmente lunga e certamente dolorosa per tutti noi che amiamo l'IVAS e avremmo preferito non dover arrivare a questo punto. Ma quando sono in gioco i principi fondamentali della democraticità e della legalità, non si può tacere per timore dei conflitti o per malinteso senso di appartenenza.
Rimaniamo a disposizione di ciascuno di voi per qualsiasi chiarimento vogliate chiederci e per coordinarci in azioni comuni volte a ripristinare la piena trasparenza nella gestione dell'IVAS.
Con stima e rispetto per i valori che hanno ispirato la fondazione dell'IVAS, e con la ferma determinazione di difendere tali valori contro chiunque voglia tradirli,
Roma, 1 Novembre 2025